domenica 21 giugno 2020

Il Comune di Piscinola, tra la Restaurazione borbonica e l’Unita’ d’Italia (parte seconda)


Continuiamo in questo post la narrazione delle vicende storiche del Comune di Piscinola, che abbiamo iniziato nella parte prima, e analizzeremo sinteticamente i motivi che causarono l'epilogo dell'Ente comunale. 
La vita dell'amministrazione piscinolese continuò, dopo la restaurazione borbonica, in seno alla conservata struttura della Provincia di Napoli, sotto la soprintendenza del Distretto di Casoria. In quel periodo Piscinola contava 2218  abitanti (anno 1858), quasi tutti dediti ai lavori agricoli nei campi del territorio comunale. C'erano anche un discreto numero di persone dedite ai lavori nell'edilizia, nella manutenzione delle selve e nelle cave di Chiaiano, per l'estrazione del tufo. Purtroppo il ridotto numero degli abitanti, l'esigua estensione territoriale del Comune e, soprattutto, la mancanza di una imprenditoria fiorente e di un mercato di derrate prodotte, che portassero introiti alle casse comunali, attraverso le imposte dei dazii sui beni di consumo, furono significativamente determinanti per l'esistenza del  Comune di Piscinola, portando alla sua rapida soppressione, avvenuta nell'anno 1866 (1 gennaio).
Il bilancio delle casse comunali erano quindi gravate da debiti significativi, a fronte dei quali il Comune non riusciva nemmeno al pagamento dei ratei degli interessi annuali. Questi debiti derivavano soprattutto da impegni finanziari contratti dal Comune nei decenni precedenti all'Unità d'Italia e che furono acquisiti dalla famiglia Gallotti, dal precedente debitore, don Vito Majullari (ducati 8900)
Non conosciamo ancora con precisione le cause che portarono alla formazione del debito; sappiamo che una parte di esso scaturì dal debito contratto con il duca don Giuseppe Giordano di Falangola (ducati 2032), come descritto nella prima parte, purtuttavia c'erano anche delle sostanziose pendenze pregresse e una traccia ci conduce addirittura al periodo vicereale, quando fu richiesta dalla comunità un'ingente liquidità di danaro, per far fronte al "riscatto" del Casale contro la paventata compavendita. Ma questa è materia di ulteriori future ricerche storiche.
Poi c'erano le spese per la manutenzione corrente del territorio, le spese amministrative e i contributi che il Comune doveva versare ogni anni alle casse dell'Ente provinciale per la realizzazione delle infrastrutture nel territorio provinciale...
Ecco alcune delle numerose delibere scritte durante le sedute della Deputazione della Provincia di Napoli di quegli anni, riguardanti i solleciti e le interpellanze rivolte al Comune di Piscinola, per il pagamento dei creditori o per la conciliazione a fronte della richiesta di aumento degli interessi da parte degli stessi. Quando troveremo altre informazioni, provvederemo a implementare e ad aggiornare questo elenco. 

Dal “Giornale dell’intendenza della Provincia di Napoli”, anno 1859 settembre n.19 Consiglio provinciale Risoluzioni Sovrane su i voti del Consiglio provinciale del 1859. 
14°.  In ordine alla imposizione di grana otto addizionali al contributo diretto di Piscinola per addirsene il prodotto a pagare a favore della famiglia del Barone Gallotti  l’annua rata di duc. 500,, - pel debito di oltre duc. 9000,, - con l’interesse pel 3 ed un quarto per cento; il Consiglio opinava di chiamarsi le parti a novella conciliazione, ed in ogni caso, di limitarsi a sole grana quattro la progettata imposizione; potendosi al mancante supplire con levarsi la tariffa del dazio sul consumo del vino. Ha determinato la M.S. che ella categoricamente vi riferisca.

Dagli atti dell'Archivio storico per le Provincie Napoletane, del periodo 1859-1863

L’11 febbraio si approva l’aumento della tassa in Cardito, Piscinola e Portici, con aumento per quest’ultimo comune della tassa del vino per sanare “un deficit di ducati 2000 esitati dalle casse comunali nel 1859 per truppe in transito e manutenzione di strade in occasione della permanenza della regia corte”; nella stessa occasione veniva quasi raddoppiato il tributo di Mugnano (A.S.N., ivi).

59.° I. Veduta la precedente deliberazione del 14 novembre ultimo, con cui furono domandati taluni schiarimenti circa la convenzione progettata tra il Municipio di Piscinola, ed i signori Gallotta creditori del Comune.
Veduta la deliberazione di quella Giunta municipale del 1° corrente mese, dalla quale risulta di non essersi la giunta medesima uniformata alle disposizioni della Deputazione.
Considerato che ai termini dell’art. 133 della legge comunale e provinciale possono meritare approvazione le contrattazioni di prestiti, non già progettati in astratto, o trattative di accordi senza che sieno definiti i patti tutti del contratto.
Inteso il Deputato signor Scotti Galletta,
La Deputazione non trova luogo a deliberare sugli atti di sopra accennati della Giunta municipale di Piscinola, e di nuovo invita ad uniformarsi alle deliberazioni del 14 novembre 1863.

72.° VII. Il Sindaco di Piscinola domandò dilazione a tutto il mese corrente per la soddisfazione del ratizzo delle opere pubbliche provinciali del 1863, atteso la deficienza del numerario in cassa.
La Deputazione
Inteso il Deputato signor Colletta,
Annuisce alla domanda.

278.° XXIII. La giunta Municipale di Piscinola, con deliberazione del dì 24 del passato mese, domandò l’autorizzazione di stare in giudizio contro il Barone signor Giuseppe Gallotti, il quale per credito contro il Comune di L. 30,330.76 aveva eseguito pegnoramento di uno stabile di proprietà del Comune medesimo, ed aveva chiamato il Municipio innanzi ai Tribunali per gli atti di espropriazione.
La Deputazione cav. Avellino,
Approva l’anzidetta deliberazione della Giunta, non tralasciando però d’inculcare al Municipio di non impegnare il Comune in una lite dispendiosa quantevolte non abbia valevoli ragioni di opporre al creditore.
Intervengono il signor marchese D’Afflitto Prefetto Presidente ed i Deputati signori Scotti, Galletta, Colletta.

289.° VII. La giunta municipale di Piscinola chiede dilazione sino a giugno prossimo al pagamento dei ratizzi provinciali per 1863 in duc. 59.28, adducendo che il Percettore della fondiaria non ha versato il primo bimestre del prodotto dei centesimi addizionali d’interessi del Comune, per avervi posto sequestro il Cassiere comunale di Mugnano.
La Deputazione
Inteso il Deputato signor Colletta,
E ritenuto il principio stabilito di non doversi accordare dilazione.
Rigetta la domanda.

4^ tornata -  2 settembre 1863. 
31° XVI. Il Sotto Prefetto di Casoria riferisce che il Sindaco di Piscinola non ha adempiuto al pagamento dei duc. 80, dovuti a Gaetano Riccio sin dal 1856 per estaglio di manutenzione di strada comunale, eccependo la mancanza del numerario in cassa; assicura però il Sotto Prefetto che non sia questa la ragione vera del rifiuto, bensì che voglia il Sindaco maltrattare il Riccio, dal quale non ebbe il compenso che si attendeva.
Il deputato Relatore signor Colletta, facendo conoscere che il Sotto Prefetto procederà contro il Sindaco per la sua indelicatezza, propone spedire sopra luogo lungo un Commissario ai termini dell’art. 138 della legge 23 ottobre 1859.
Il Prefetto Presidente osserva che il Commissario rappresenta la parte governativa, e non può provvedere là dove il Governo non ha facoltà, ed inoltre va a carico del Municipio, non già di coloro che stanno all’amministrazione del Comune e non adempiono al proprio dovere, come sarebbe il caso in disamina.
Il Deputato Cav. Avellino domanda se sarebbe consentiti i piantoni militari.
Il Presidente risponde che si adottano per le condizioni di tale specie le disposizioni delle antiche leggi.
Il Deputato Cav. Avellino dice che convenga per le uniformità del servizio adottare per principio che saranno spedite le coazioni ai Cassieri comunali inadempienti.
Il Prefetto propone di trarsi il mandato di ufficio al Cassiere di Piscinola pel credito del Riccio, salvo  la spedizione dei piantoni se non eseguirà il pagamento.
La Deputazione l’adotta.

5^ tornata -  21 ottobre 1863 
84° XXI. Veduta la nota del sotto Prefetto del Circondario dii Casoria dei 24 dello scorso settembre circa la renitenza del Comune di Piscinola di pagare i rateizzi arretrati al comune di Mugnano.
Inteso il deputato sig. Colletta,
Veduta di Napoli da Capodimonte. Stampa ottocentesca
La Deputazione delibera trarsi il mandato d’ufficio alla cassa del Comune di Piscinola, per le somme stanziate in bilancio a pro del Comune di Mugnano in soddisfazione dei rateizzi arretrati. 

9^ tornata -  14 novembre 1863
167.° IX. I signori Francesco Luciano, ed altri Gallotti vantano contro il Comune di Piscinola un credito a tempo indefinito di duc. 4144.72; ma non avendo il Municipio pagato i convenuti interessi alla scadenza i creditori domandarono la rescissione del contratto, ed il pronto pagamento della somma.
Procedutosi al preventivo esperimenti di conciliazione, secondo la legge, fu progettata una transazione, mercé la quale il debito del Comune sarebbe ridotto a duc. 3050, ben vero da pagarsi fino a dicembre 1863, o al più a tutto aprile 1864.
Il Consiglio comunale con deliberazione del dì 16 passato mese ha consentito alla proposta transazione; e poiché il Comune manca assolutamente di mezzi, ha proposto torre a prestito la somma sia dalla Cassa di risparmi sia dalla Cassa di deposito e prestiti, o in altro modo qualunque, fissando l’epoca del pagamento a fine aprile. Si osserva che se da una parte la transazione sembra utile al Comune atteso la economia di oltre ducati mille ; dall’altra parte questo vantaggio scomparisce quando si riflette al patto di pagare prontamente un debito a tempo definito, e che il Comune, mancando di mezzi, dovrà torre la somma a prestito, gravandosi d’interessi assai maggiori di quello che pagava ai signori Gallotti del 3 ½ per cento. Si proporrebbe adunque approvare la transazione, e conseguentemente la deliberazione del Consiglio comunale di Piscinola, bensì quantevolte il Comune non dovesse prendere la somma a mutuo con un interesse maggiore del 4 per cento.
I deputati Giura e Capuano fanno considerare che la Deputazione, secondo la legge comuna e provinciale vigente, non ha facoltà che di approvare o disapprovare la deliberazione del Consiglio comunale, non già di variarla, o di porre condizioni di approvazione.
Il deputato relatore signor Scotti Galletta presenta la deliberazione seguente:
“La Deputazione provinciale preparatoriamente dispone che il Consiglio comunale indichi il modo, i patti, e la ragione d’interessi, coi quali intende contrarre il mutuo di duc. 3050, in esito di che si riserba di dare le provvidenze ulteriori.”.
Il Deputato signor Rossi si è astenuto.

La controversia del Comune di Piscinola con il debitore, barone Gallotti, si inasprì, arrivando, nel 1858 perfino alle aule del tribunale di Napoli, che viene chiamato dal Gallotti a pronunciarsi sulla legittimità della procedura della notifica dell'atto di pignoramento.

Da “Giureprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli”, opera compilata da Luigi Capuano, vol. I, Napoli, 1861).
Ricorso contro la decisione della Gran Corte Civile di Napoli 1^ Camera, del 24 aprile 1858, nella causa tra il Comune di Piscinola e Gallotti. 
768) Per fare decorrere i termini a produrre i gravami nello interesse de’ Comuni, la notifica delle sentenze e delle decisioni dev’essere fatta al Sindaco, e non all’Intendente (irrecettibile).
30 settembre 1858 – Presid. Cav. Jannaccone – Relatore March. Puoti – P.M. Comm. Falconi)
La Corte Suprema ha considerato: “Che la legge, nel concedere alle parti litiganti la facoltà di richiamarsi da talune sentenze e decisioni, ha formato dei termini, oltre i quali siffatti reclami non potessero prodursi; affinché non sia perenne l’incertezza di chi ha avuto parte in un giudizio; e perché del decorrimento di tali termini si avesse legale sicurezza, ga prescritto che le sentenze e decisioni fossero intimate a coloro coi quali si è litigato, e con forme stabilite, e per mezzo di ufficiali a tal uopo ordinati, punto non curando la notizia di fatto, che se ne fosse potuta avere.
Che da questi principii procede l’indubitata verità, che l’intimazione, dalla quale i  termini per la produzione di gravami competono; e  quando i litiganti, sono enti che han solo una persona legale, o tali cui la legge concede per sua particolare provvidenza che altri agissero per essi, e ne curino il governo, l’intimazione debbe esser fatta a coloro che per legge possono intentar giudizio per esse, o difenderli. La legge prescrive che i Comuni sieno nei giudizii rappresentati dai Sindaci. L’art. 56 e 57 della L. del 12 dicembre 1816, enumerando tutti i carichi e le facoltà dei Sindaci, rifermano la verità, che i Sindaci rappresentino e governino immediatamente i Comuni, e costituiscano la loro persone legale in tutte le relazioni politiche, civili e giudiziarie.
Che i Sindaci istituiscono i giudizii pei Comuni; ed a questi è mestieri per legge indirizzar le citazioni per chiamare i Comuni in giudizio, come art. 164 LL. di PP. CC.; conseguentemente ai Sindaci solamente debbano intimarsi le decisioni per far decorrere il termine, oltre il quale il ricorso per annullamento non è permesso. […] 
Nella causa tra il Barone Gallotti ed il Comune di Piscinola il ricorso è stato prodotto quando erano trascorsi tre mesi dall’intimazione della decisione al Sindaco del Comune, e non ancora erano compiuti dall’intimazione fatta all’Intendente. SI è dunque prodotto un ricorso fuori i termini assegnati dalla legge contro una decisione già passata in giudicato. Il ricorso dunque è irrecettibile.

La situazione divenne sempre più insostenibile per la sopravvivenza dell'amministrazione piscinolese, tanto che il Consiglio Comunale di Piscinola, già con le sue deliberazioni, del 9 dicembre 1860, del 29 agosto 1861 e del 30 maggio 1862, inviò richieste e solleciti al Consiglio Provinciale di Napoli, per divenire un Comune autonomo più grande, unicamente insieme con i Villaggi di Miano e di Marianella (già facenti parte del Comune di Napoli nel quartiere S. Carlo All'Arena) oppure essere aggregato anch'esso, come "Villaggio", al Comune di Napoli... 
Ma questo è l'argomento della "terza parte". 
Salvatore Fioretto 

 

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