venerdì 4 febbraio 2022

Feudo vecchio o nuovo...?! Fu così che Alfonso conobbe il mondo degli uomini...!

Già in passato abbiamo dedicato un post apposito alla vita di Sant'Alfonso dei Liguori, narrando le vicende che lo portarono  ad abbandonare per sempre la carriera forense di avvocato, per via di una sofferta ingiustizia subita nel corso dell'importante processo che lo vedeva nel ruolo di difensore degli interessi della nobile famiglia Orsini di Napoli, contro il Granduca di Toscana della potente famiglia dei Medici; la disputa del processo era il possesso del feudo di Amatrice. Abbiamo trovato, proprio in questi giorni, questo articolo nella rivista diocesana di "Asprenas", dell'anno 1960 (scritto dal redentorista padre Oreste Gregorio), che descrive in maniera chiarissima ed essenziale come effettivamente andarono le cose, e quali furono le posizioni prese dall'avvocato Alfonso, prima e durante il dibattimento al tribunale de "La Vicaria". Ci piace riproporlo ora, proprio per divulgare, a tutti i visitatori e ai lettori di questo blog, la grandezza etica-professionale e soprattutto morale del nostro amato concittadino e Santo: Alfonso Maria de' Liguori.

Ecco il testo scritto da p. Oreste Gregorio, buona lettura.

"Quanti il 2 agosto festeggiano S. Alfonso de Liguori, rievocano, siamo certi con la solita compiacenza venata di meraviglia l’incidente giuridico, che disarcionandolo in pieno assetto giovanile provocò un capovolgimento nella sua vita professionale. A misura delle informazioni possedute chi deriva il notorio insuccesso della lite feudale, svoltasi nel torrido luglio del 1723, dall’omissione di una piccola circostanza o da un errore di procedura; chi da una svista casuale o da uno sbaglio  innocente; chi poi pensa ad un’allucinazione di mente o addirittura ad una madornale negligenza di documentazione. Ma i più continuano a indugiarsi sopra a una particella negativa, che sarebbe sfuggita ai suoi occhi miopi determinando l’increscioso epilogo!
Che c’è di obiettivo nelle differenti versioni forniteci dai biografi antichi e moderni e sfruttare anche oggi con dettagli alle volte vistosi dai predicatori di cartello?
Crediamo che la devozione non debba sostituire la storia, scansando comodamente il duro solco delle ricerche, né la fantasia possa permettersi di alterare a suo agio il significato dei fatti di cronaca sia pure con intenti di edificazione.

S. Alfonso, ultimato a Napoli, sua Patria il quinquennio universitario (1708-1712) conseguì il 21 gennaio 1713 la laurea in legge civile e canonica: l’Archivio Vaticano del fondo della Dataria conserva il diploma originale. Il santo contava allora 16 anni.
Dopo un biennio intenso di prassi forense presso gli austeri giureconsulti Jovine e Perrone, indossava la toga, comparve a Porta Capuana, entrando un po’ timido nel palazzo rettangolare dei tribunali, chiamato in quel tempo “la Vicaria”. Incoraggiato da autorevoli parenti iniziò con entusiasmo la carriera, facendosi presto strada con le sue doti distinte.
Nel 1718 venne scelto quale giudice del regio Portulano dai complateari del Sedile di Portanova ed ebbe occasione di emanare alcune risoluzioni giunte sino a noi nei registri municipali.
Il Rispoli che al principio dell’Ottocento poté controllare il Catalogo delle sentenze (1715-1723), ora perdute, riferisce, senza dubbio.
A 26 anni l’avvenire dell’elegante e pio cavaliere si schiudeva ricco di prospettive, per cui rilevava testé l’Accademico D. Rops che egli era diventato “une des gloires du barreau napolitan et un des jéunes lions de la ville”. E’ vero.

Non stupisce quindi che a questo magistrato di primo piano s’indirizzasse il duca di Gravina e Solofra Filippo Orsini, nipote del papa Benedetto XIII, per rivendicare alcuni diritti sul feudo dell’Amatrice, situato tra la Via Salaria e la Picente dell’Abruzzo Ulteriore, contro Giangastone dei Medici, granduca di Toscana, che lo deteneva per parte di Vittoria di Montefeltro della Rovere, che se lo fece aggiudicare nel 1693 siccome congiunta in settimo grado di Alessandro Vitelli, dopo però una onerosa convenzione col fisco. Avviata la causa nel 1719 nella regia Camera della Sommaria, il predetto Orsini esibì l’anno seguente una nuova istanza per mezzo del proprio procuratore dr. Pulchiarelli, chiedendo la condanna del Serenissimo Granduca “a pagargli ducati 150 mila una con gli annui ducati 4 mila dal dì ch’il donatario suo padre venne spogliato del feudo, non ostante l’istrumento di donazione rogato nel 1688 da Alessandro Orsini, principe legittimo in quel tempo di Amatrice”.
Lapide posta nella Sala dei Busti di Castel Capuano. Foto di F. Kaiser
Frattanto per ordine di Vienna l’avvocato imperiale Giuseppe Sorce riapriva la lite a favore dell’erario contro il medesimo granduca, sostenendo in prolisse allegazioni “le ragioni di Sua Maestà cattolica e cesarea Carlo VI”. Come si constata, i due processi erano paralleli, sebbene tenessero di mira mete diverse: il bersaglio da colpire ed abbattere rimaneva comune.
Si sa che la materia contenziosa non era né è un divertimento gaio: nella foresta legislativa occorre scoprire il sentiero meno infido per non smarrirsi. S. Alfonso  con acutezza e ardore s’industriò di dipanare  l’incartamento arruffato, ponderando  ogni parola. Sfogliò codici longobardi ed angioini; lesse decisioni omogenee; ne discusse con persone competenti. Trascorse un mese spaccato nello studio del processo sensazionale, cominciando dalla preistoria. Si persuase che il feudo dell’Amatrice conceduto da Carlo V nel 1538 in perpetuo al fedele capitano Alessandro Vitelli ed ai suoi discendenti poggiava sulla clausola “in feudum antiquum” con espressa derogazione alle consuetudini vigenti nel Regno. Beatrice Vitelli nel 1586 sposò Virginio Orsini; spentasi nel 1606, il figlio Latino, denunziato il decesso della madre, assunse il governo di Amatrice. Il feudo per tal via passò dai Vitelli agli Orsini.
Su questa base S. Alfonso costruì la difesa, dando scarso valore alla transazione del 1693, nei cui atti Vittoria di Montefeltro ottenne scaltramente con l’assenso del viceré Francesco de Benavides che fosse inserita la clausola “in feudum novum”, quasi si trattasse di una novella investitura.
Era appunto questo il nocciolo della anticatissima controversia. Tra i feudisti meridionali circolavano opinioni contrastanti: alcuni, come il chiarissimo De Rosa, affermavano che una qualità sopraggiunta non guastava la primitiva fisionomia del feudo; altri ritenevano invece il contrario. Scriveva A. Bruno: Feudum ex pacto antiquum fit novum, si adiiciatur nova qualitas. S. Alfonso, attenendosi alle serrate argomentazioni di Sorge, insistette con riferimenti storici e autorità giuridiche che l’investitura compiuta da Carlo V perdurava sostanzialmente nei suoi effetti. In altri termini, al di fuori dei cavilli, l‘Amatrice andava considerata come feudo di collazione antica anche sotto il regime asburgico.
Naturalmente l’agente mediceo Giovanni Batt. Cecconi, secondo le istruzioni ricevute dai ministri della Toscana, si apparecchiò a parare il colpo, mobilitando i grossi calibri del foro napoletano. Né mancò, come pare, l’intrigo. Si recò a raccomandare caldamente l’affare pendente al viceré card. D’Althan e per accaparrarsene  il patrocinio gli regalò due orsacchiotti, d’altronde assai desiderati, fatti venire da Capestrano. Avvicinò pure il marchese Mauleone, luogotenente della regia Camera, come risulta dal carteggio superstite che è nelle filze dell’Archivio di Stato di Firenze, per piegarlo, come pare, dalla parte sua.
Si arrivò finalmente al giorno del dibattito in un clima arroventato di attesa. L’aristocrazia e l’università partenopea erano in visibile fermento.
Il Liguori, sicuro del fatto suo, prese a perorare con vigore, esponendo il frutto delle pazienti indagini: con enfasi metteva opportunamente l’accento sopra l’immutata natura del feudo, deducendone con limpida logicità che le ipoteche  gravanti su di esso non erano decadute  a danno dell’Orsini con la transazione intercorsa. Ripeteva con una certa baldanza col migliore dei feudisti coevi: Nova qualitas non facit feudum simpliciter novum. Una clausola apposta in un secondo momento non variava l’essenza natia della investitura: a suo giudizio, corredato di larga erudizione, un feudo sorto come antico rimaneva tale nella molteplice  successione ereditaria. Il ragionamento filava e sotto parecchi aspetti dimostravasi anche convincente.
Durante la sessione uno dei giudici, probabilmente Antonio Maggiocco di Bagnoli Irpino (1673-1747), ordinò la lettura ufficiale della transazione del 1693, osservando che la clausola “in novum feudum” non era accidentale. Gli avvocati medicei Ruffo, Camarota, Iovino, Rocca, D. Bruno, Onofri scattarono all’attacco con veemenza per abbattere la difesa allestita dal Liguori. Seguì una vivace discussione intorno alla duplice clausola. I giudici, connivente il luogotenente Mauleone, cedendo alle sollecitazioni della corte viceregnale, finirono per schierarsi dal lato del granduca, riconoscendo l’efficacia preponderante della clausola “in novum feudum”.
S. Alfonso, appena ebbe sentore delle interferenze politiche, s’indignò dignitosamente. La palese parzialità in una questione tanto grave suscitò nel suo spirito una crisi violenta. Rettilineo nella professione che aveva coltivata con severi costumi, non abituato ai maneggi, indipendente da pressioni alte o rimunerative, ammutolì di punto in bianco, ed indi si allontanò bruscamente dall’aula, quantunque Domenico Caravita (presidente dei giudici del tribunale ndr.) tentasse con maniere dolci di fermarlo. Una vetusta tradizione attendibile, raccolta dal P. Tannoia, attesta che uscendo abbia esclamato: “Mondo, ti ho conosciuto ... Addio Tribunali!...
Maturava un ideale latente.
S. Alfonso era consapevole che l’esito infausto della sua difesa non scaturiva da negligenza di documentazione, né da sviste di particelle negative come racconta Capecelatro o da confusioni di codici come pretende il Pastor, e ciò aumentava l’intimo dramma. Il disgusto venutogli dalla condotta unilaterale dei giudici aveva ferito la sua anima candida e intransigente. E’ puerile immaginare che sia stato colto alla sprovvista e che lo scacco abbia scombussolato i suoi disegni. Quale avvocato di buon senso crede di vincere sempre? La sua pena sgorgava da motivi più profondi e l’indusse a non volerne sapere più del foro.
Trentacinque anni più tardi a Pagani ricordò la vicenda, conosciuta confusamente, in poche battute, che un suo discepolo attento si affrettò a segnare in una paginetta custodita tuttora nell’Archivio generale redentorista: ”A dì 29 agosto 1758 nella ricreazione, la sera, con il nostro Padre s’era dato a Dio disse varie cose su questo sugetto. Difendeva il nostro Padre da avvocato il sig. duca di Gravina in una lite di seicento mila docati in circa che aveva colla casa de’ duchi di Toscana, e poiché l’affare era di tanta conseguenza ci aveva studiato molto e molto tempo. Il punto stava in dichiarare se un feudo era nuovo o antico. Il Padre nostro sosteneva che era vecchio. Quando uno de’ giudici, forse il Magiocchi, disse che si fusse letto il diploma della concessione, ove si trovò espressa la clausola in novam. E pure questa scrittura era stata varie volte letta dal nostro Padre”.
Il testo non ha bisogno di commento: nella sua linearità rischiara retrospettivamente la causa feudale e mettendola a fuoco stronca in antecedenza le leggende curiose dalla bocca di taluni testimoni che nel periodo dei processo apostolici s’illusero con esse di offrire una spiegazione plausibile circa l’agire intemerato di Alfonso avvocato. Le povere ricostruzioni tardive s’intrusero purtroppo nella sua biografia, che aspetta una intelligente epurazione  almeno dopo due secoli. E il guadagno della statura del Santo non sarà lieve.
Nella sintetica cornice documentata si capisce meglio che la sua vocazione ecclesiastica non fu un meschino ripiego. Non era un avvocato fallito, alla deriva, che per dispetto alimentato dall’orgoglio piantava la magistratura, aggrappandosi all’altare come ad una tavola di salvezza per rifare l’onore. I germi preesistenti sbocciarono al vento scottante dell’insuccesso subito senza colpa. Deluso della fragile giustizia umana si orientò con maschio coraggio verso l’incorruttibile giustizia divina, che non ha alternative, per servirla con dedizione amorosa.
Non ci sarebbero stati spiacevoli intoppi.
Dio non restò assente nella mutazione della rotta: era al lavoro con lui sin dall’infanzia nel focolare, ove si respirava aria cristiana. Guidò il coscienzioso paladino della legge nelle vie nuove, facendo  di lui un fondatore di missionari, un vescovo intrepido, un dottore zelantissimo della Chiesa e un celeste patrono dei confessori e moralisti."
Articolo firmato da "Oreste Gregorio C.ss.R."

(Da Asprenas - Gennaio-Aprile 1960 Anno VII n.1 - Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, ppag. 117-121. Redazione amministrazione viale Colli Aminei, 3 - Napoli).

A conclusione di questo bell'articolo su Sant'Alfonso, riportiamo per esteso le dodici regole da seguire per un buon avvocato, scritte di suo pugno, quando esercitava la professione forense. Da notare l'estremo rigore che si era prefissato Alfonso nell'esercizio della sua professione! 

S. F. 

Le dodici regola da seguire per un buon avvocato, scritto da Alfonso de' Liguori, quando esecitava la professione di avvocato:

(Tutti i diritti per la pubblicazione dei testi del blog sono riservati all'autore, ai sensi della legislazione vigente sui diritti d'autore).

Nessun commento:

Posta un commento