sabato 9 maggio 2026

1777, il Re concede l'assenso per una Pia Congregazione... Rinasce la Real Arciconfraternita del SS. Sacramento nel Casale di Piscinola!

In questo post pubblichiamo due documenti storici importanti riguardanti l'istituzione della Congregazione del SS.mo Sacramento in Piscinola, in particolare il memoriale di richiesta degli aspiranti confratelli e l'assenso reale concesso dal Re Ferdinando II alla rifondazione del sodalizio avvenuta nel mese di agosto del 1777, dopo che era stata decretata la soppressione della precedente istituzione piscinolese. La richiesta di approvazione al Re fu presentata attraverso un memoriale redatto dal notaio Filippo Cangiano il 23 luglio 1777 per conto della istituenda Confraternita del SS. Sacramento. 

Il testo in latino dell'approvazione reale è inserito nel libro "Viaggio nella mia terra - Memoria storica sul Casale di Piscinola" del dott. Franco B. Sica (tip. Cortese, Napoli 1989), mentre il documento originale, con i capitoli (o regole) della istituenda Congregazione, è conservato nell'Archivio di Stato di Napoli (Volume dei privilegi di Camera Reale - Anno 1777, n. 272 - pagine da 91 a 102).  

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Ecco un breve passo del memoriale che fu presentato al Re Ferdinando IV, nel Luglio 1777, dai soci fondatori della nuova “Congregazione del SS. Sacramento nel Casale di Piscinola” con il sigillo del notaio Cangiano:

“…Per parte degli infrascritti supplicanti mi è stato presentato l’introscritto memoriale del tenore seguente: Videlicet – Sacra Maestà.
Signore, con dispaccio per Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici de’ cinque del cadente mese di luglio si è degnata Vostra Maestà prevenire questa Curia, che sin dall’anno mille settecentocinquantuno con Suo Real Dispaccio fu chiusa questa Congregazione, e che presentandosi per la moderna le regole s’impartisca su stessa il Regio assenso in seguela di ciò essendosi dalla medesima presentate le Regole, con ricorso de’ Fratelli della Venerabile Congregazione del Santissimo Sacramento, ed è come segue, cioè:
Sacra Maestà – Signore – I Fratelli della Venerabile Congregazione sotto il Titolo del Santissimo Sacramento del Casale di Piscinola prostatasi a’ Reali Piedi di Vostra Maestà con suppliche le rappresentano come sebbene per ripieghi del Parroco si fosse fatta chiudere la suddetta Congregazione, e vietare di darsi assenso su le sue Regole, si è Vostra Maestà degnata per Sua Reale Munificenza comandare, che tale assenso le fosse impartito.
Quindi umiliando a Vostra Maestà le suddette Regole sottoscritte dalla maggiore parte dei Fratelli la supplicano degnarsi dispensare tanto su di esse, quanto sulla fondazione di detta Congregazione il Vostro reale assenso, e l’avranno ut Deus – Il tenore delle sopraccennate regole, è come segue – “Videlicet Jesus Maria Joseph.
Le regole che si hanno da osservare pel sussidio spirituale e temporale dei Fratelli e Sorelle della Congregazione, e confraternita del Santissimo Sacramento, eretta su suolo dell’Università del Casale di Piscinola."

Seguono le regole stipulate in trentuno articoli e firmate dai confratelli piscinolesi dell’epoca.

Le Regole furono formalmente approvate dal Re, in data 18 agosto 1777: data che sancisce ufficialmente la rifondazione della “Congregazione del SS. Sacramento del Casale di Piscinola”.
 
Ecco il testo in latino dell'approvazione reale:


"Die Decimaottava mensis Augusti Millesimo septicentesimo septuagesimoseptimo - Neapoli -Regalis Camera Sancta Clarae providet, decernit, atque mandat, quod expediantur Privilegium  in forma Regi Assensus servata forma retroscriptae relationis. Hoc suum-Citus praeses -Salomonius - Patritius - Vidit Fiscus Regalis Coronae - Pisanus - 

Croce-Stendardo con i simboli della Arciconfraternita

Supplicatum proptenerea nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium quantenus fundationem Confraternitas, seu Collegii praedicti, ac praeinserta Capitula approbare et convalidare, cum omnibus et quibuscumque in dictis Capitulus contentis et expressis benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus, tam justis et piis libenter aumentes in his et aliis quamplurimis loge majoribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter promerentur tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate et consulto, ac ex gratia speciali funtationem predictam et ipsa preinserta Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus et convalidamus nostro-que munimine, et presidio roboramus, ac omnibus in ejusdem contentis, et praenarratis ac ex gratia speciali, ut supra assentimur et consentimus nostrumque super eis Assensum Regalem, et consentimus nostrunque super eis Assensum Regalem, et consensum interponimus et praestamus, usque ad nostrum Regium successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis praescriptione cum supradictis Clausulis, coditionibus et limitationibus contenits in dicta praeinserta relatione supradicti nostri Regii Cappellani Majoris, ac in omnibus servata forma relationis praedictae. Volentes et decernentes expressa eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio et convalidatio atque concessio tam super fundatione quam super praesentibus Capitulis sit et esse debeat praedictis  Confratribus jam dictae Congregationis praesentibus et futuris usque ad nostrum successorumque Nostrum Regium beneplacitum servata forma regalis valida fructuosa et firma nullamque in judiciis aut extra sentiat quovismodo diminitionis incomodum aut nostrae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robe et firmate persistat, in quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus Magno nostro Negotiorum Siggillo pendenti munitum. 

Datum Neapoli. Die decimottava Mensis Augusti Millesimo septicentesimo septuagesimoseptimo, 1777. Ferdinadus Citus praeses Salomonius -Patritius - Vidit Fiscus Regalis Coronae Dominus Rex mandavit mihi D. Ferdinando Corradino a Secretis."


Traduzione: (utilizzando il programma di AI "ChatGPT")

"Il giorno diciotto del mese di agosto dell’anno 1777, in Napoli.

La Regia Camera di Santa Chiara dispone, decreta e ordina che venga spedito il privilegio nella forma del Regio Assenso, osservata la forma della relazione qui riportata.

Così [stabilito].
Citus, presidente – Salomone – Patrizio 
Visto dal Fisco della Regia Corona – Pisanus.

Fu pertanto presentata a noi supplica da parte dei suddetti richiedenti, affinché ci degnassimo benignamente di approvare e convalidare la fondazione della predetta Confraternita, o Collegio, nonché i capitoli sopra inseriti, con tutto quanto nei medesimi capitoli è contenuto ed espresso.
Noi, aderendo volentieri a tali richieste, tanto giuste e pie, e in queste come in moltissime altre cause maggiori che ragionevolmente meritano grazia di accoglimento, con il tenore del presente atto, di nostra certa scienza, con deliberazione e ponderato consiglio, e per speciale grazia, accettiamo, approviamo e convalidiamo la predetta fondazione e gli stessi capitoli sopra inseriti secondo il loro contenuto; e li rafforziamo con la nostra protezione e tutela.
Inoltre, riguardo a tutte le cose in essi contenute e sopra narrate, per speciale grazia, come sopra, prestiamo e conferiamo il nostro Assenso Regio e il nostro consenso, fino a quando durerà il beneplacito nostro e dei nostri successori, senza che possa essere opposta alcuna prescrizione di tempo, con le sopraddette clausole, condizioni e limitazioni contenute nella predetta relazione del nostro Regio Cappellano Maggiore, e osservata in tutto la forma della relazione medesima.
Volendo inoltre e decretando, con la stessa nostra certa consapevolezza, che la presente nostra approvazione, convalidazione e concessione, tanto riguardo alla fondazione quanto ai presenti capitoli, sia e debba essere valida, efficace e stabile per i suddetti confratelli della già detta Congregazione, presenti e futuri, fino al beneplacito nostro e dei nostri successori, osservata la forma regia; e che essa non subisca né in giudizio né fuori giudizio alcun pregiudizio, diminuzione o danno, né tema detrimento ai nostri diritti o a quelli altrui, ma perseveri sempre nel suo pieno vigore e stabilità.
In fede di ciò abbiamo fatto redigere il presente privilegio, munito del nostro grande sigillo pendente degli affari.

Dato in Napoli, il giorno diciotto del mese di agosto dell’anno 1777.

Ferdinando.
Citus, presidente – Salomone – Patrizio –
Visto dal Fisco della Regia Corona.

Il Re ordinò a me, don Ferdinando Corradini, segretario.” 

V. M. concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitolazione fatta dai Fratelli della Venerabile Congregazione sotto il titolo del SS.mo Sacramento del Casale di Piscinola circa il buon governo della medesima il modo di eligere gli Ufficiali, la Recizione dei Fratelli, e godimento dei suffragi in tempo della morte loro, coll'inserta forma della relazione del Reverendo Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella.

In forma Regalis Camerae Sancta Clarae

Pro Magnifico Mastellone

Martius Pisanus.

Salvatore Fioretto