mercoledì 1 maggio 2024

Il caso del Comune di Piscinola, riportato nel "Manuale del Giuriconsulto"...

Abbiamo in passato più volte descritte le vicende storiche del Comune di Piscinola, in particolare di come le vicissitudini economiche causate da diverse forme debitorie contratte verso terzi, costrinsero i responsabili comunali dell'epoca a chiedere all'amministrazione provinciale di Napoli, di accrescere le competenze del proprio territorio comunale, includendo i due villaggi (ex comuni) di Miano e di Marianella, oppure, nelle more, di passare a divenire anch'esso "Villaggio", all'interno dei confini del Comune di Napoli. La vicenda sappiamo tutti come si concluse; tuttavia la riscoperta di nuovi documenti e di altre fonti storiche, avvenute solo recentemente, accrescono la fondatezza di questa situazione di crisi del Comune di Piscinola, fornendo maggiori informazioni ed altri particolari.
Il documento che pubblichiamo risale all'anno 1855, ben dieci anni prima dell'annessione di Piscinola al Comune di Napoli e descrive in dettaglio un processo tenuto presso il giudice regio del Circondario di Mugnano, riguardante le richieste risarcitorie da parte di un creditore privato
vantate nei confronti del citato Comune di Piscinola. L'origine del contenzioso risalirebbe addirittura all'anno 1835! La sentenza emessa dal giudice sancirà, come leggeremo, il non luogo a procedere alla richiesta della parte attorea, per incompetenza del potere giudiziario in una vertenza di natura amministrativa tra un creditore e il Comune.
Da notare che la causa giudiziale viene presa quale modello d'esempio da parte di un manuale di giurisprudenza (intitolato "Manuale del Giureconsulto", edito nell'anno 1855), per descrivere un modus operandi giudiziario, utile per i giudici, gli avvocati e gli studenti dell'allora Regno delle Due Sicilie. Ecco il testo:


..............................................  o  O  o  ..............................................

 

Dal "MANUALE PEL GIURECONSULTO"

opera  di  Francesco Vaselli

CAVALIERE DEL REGAL MILITARE ORDINE COSTANTINIANO E DEL REGÁL ORDINE DI FRANCESCO I , CONSIGLIERE DELLA INTENDENZA DI NAPOLI; EMERITO AVVOCATO SOPRANNUMERARIO DELLA REGAL CASA; CONSULENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DEL REGAL ALBERGO DE' POVERI, STABILIMENTI ED OPERE DI BENEFICENZA RIUNITE; CONSIGLIERE PROVINCIALE; AVVOCATO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI; AVVOCATO DELLA CITTA' DI NÁPOLI.  
VOLUME DECIMOQUINTO - NAPOLI - TIPOGRAFIA DEL MANUALE PEL GIURECONSULTO - ANNO 1855 
(pagine da 470 a 479)

N. 1696.

Conflitto per azione civile personale subordinata a controversia di legittimità, di validità di atti amministrativi – Preventivo uffizio al P. M. — Competenza del contenzioso amministrativo riconosciuta dal tribunale (v. n. 747 seg. ).


Cessa la necessità di elevar conflitto, laddove il Tribunale giudiziario pronunzi la sua incompetenza sulla requisitoria del P. M., cui lo Intendente abbia inviato il preventivo ufizio, di che trattasi nel Decreto de' 16 di Settembre 1810.

Come si formola l'ufizio preventivo di conflitto?

Con quale forma il Tribunale emette la sua deliberazione ?  - Eccone esempio

 

Ufizio preventivo dello Intendente al P.M.

 

Signore - Il Regio Giudice di Mugnano (di Napoli) con due sentenze de 23 febbraio e 22 marzo corrente anno, ha condannato il Comune di Piscinola a pagare ducati 36, e le spese del giudizio, a D. Raffaele Cuomo - Questi non è già che sia un creditore diretto del Comune, né egli ha mai contrattato credito-debito con l'Amministrazione Comunale - Il Comune aveva un debito di ducati 25. 20 annui per capitale quandocumque dovuto a Quattromani in origine , passato a tanti intestatari col decorrimento di anni: di tal che a' 23 febbraio 1843 la Sotto-Intendenza di Casoria al Sindaco di Piscinola rescrivea così :

«Casoria 23 febbraio 1843 - Signor Sindaco -Con la data di jeri (1. uf. n. 1527) il signor Intendente mi scrive così: I ducati 25. 20 riportati nello stato quinquennale di Piscinola per interessi netti su di un capitale indefinito dovuto agli eredi Quattromani, nel progetto dello Stato di quel Comune furono ripartiti nel seguente modo.

-A D. Raffaele Farinari                        duc. 8. 40

-Al Marchese Cavaselice tutore de' figli minori di D. Raimondo Pesacane                                            duc. 4. 20

-A' PP. Agostiniani di S. M. del bosco duc. 8. 40

-Agli eredi Quattromani                       duc. 4. 20

            (Totale per interessi annui)     duc. 25. 20

È questa la risposta al suo rapporto de' 15 del corrente mese sull'oggetto. Glie lo partecipo, signor Sindaco, per lo adempimento di risulta. Il Sotto- Intendente Del Vecchio».

Da questo atto amministrativo rivien chiaro che agli eredi Quattromani, in tutto, altro non rimanea di credito, se non il residuo in annui ducati 4. 20.

Or da' fatti ritenuti nella sentenza si ha che Cuomo con un asserto Curatore della eredità Parisani conviene che si faccia esso Cuomo pagare ducati 36 dal Comune sulle quantità che a Parisani fossero dovute dall'amministrazione. Ed un Cancelliere Comunale a' 21 agosto 1835, dicesi aver certificato che D. Anna Maria Quattromani fosse stata creditrice del Comune e che D. Prospero Parisani fosse a colei succeduto.

Il Comune, condannato a pagare su questi soli elementi di fatto con la sentenza contumaciale del 25 febbraio, veniva opponendosi e dallo Ufizio del Sottointendente del 22 febbraio 1843 portante i distacchi del credito residuato, contendea d'inesistenza del credito, ed allegava che ogni titolo contro l'Amministrazione involve per dirsi valido la necessità di adirsi il Contenzioso amministrativo - niegava, in quanto al merito, che Parisani fosse esclusivamente lo erede della Quattromani, il padrone dello intiero credito ereditario; niegava che la persona del Curatore cedente a Cuomo i ducati 36 fosse legittima.

Il Giudice con la sentenza del 22 marzo punto né poco s'incarica della competenza scambia un verbale di non seguita conciliazione con una decisione di contenzioso amministrativo che faccia legittimo, valido un credito; e ritiene quel certificato del Cancelliere del 21 agosto 1835 come elemento bastevole, a fronte dell'Ufizio del Sotto Intendente del 23 febbraio 1843, che addita le novità in otto anni avvenute sul credito.

Mentre ho scritto al Sindaco d'interporre appello, fondato sulla incompetenza, fo' osservarle che l'origo petitionis, la causa petendi, nello anzi espresso giudizio era «debitor mei debitoris, debitor meus est». (Il debitore del mio debitore è un mio debitore n.d.r.). --- Quanto di credito avea Prospero Parisani a 18 ottobre 1852 contro al Comune?  - Era egli creditore legittimo di ducati 36, o no?

Un atto amministrativo di febbraio 1843, dichiarando che le sottrazioni legittime da' ducati 25. 20 facean rimanere appena ducati 4. 20 annui a favore, non di Parisani, bensì degli Eredi Quattromani, fra' quali esser può Parisarni come un fra più coeredi, obbligava a ricercare: furon legittime e valide le sottrazioni operate dall'Amministrazione, quando sostituì nello stato discusso al primitivo nome della Quattromani i nomi di Farinari, di Pesacane, degli Agostiniani previe liquidazioni del Consiglio d'Intendenza? Se ducati 4. 20 annui nel 1843 serviveano a favore degli Eredi in collettive della Quattromani ha o no il Consiglio d'Intendenza liquidato esser Prospero Parisani erede fra gli eredi, o erede sole: ha il Consiglio d'Intendenza ordinato che i ducati 4. 20 s'intestassero nello stato discusso al nome del solo D. Prospero Parisani? E nel difetto di tali forme amministrative indispensabili, può dirsi legittimo creditore Prospero Parisani della Amministrazione?

Il Sindaco, opponendosi a Cuomo, così dicea, difendendo il Comune.

Il Giudice credè un verbale di non seguita conciliazione rilasciato dal Consiglio d'Intendenza aver coperto un difetto d'intestazione, una mancanza di liquidazione - Ma era Egli competente a definir cosa richiedasi per una liquidazione, per una intestazione di partita nello stato discusso; e quale differenza interceda fra le forme di una conciliazione e quelle senza le quali non v'ha credito da potersi pagare, non sancito legittimamente per un Comune?

Il Giudice credè che un Cancelliere avendo nel 21 agosto 1835 certificato che Parisani succedè a M. Quattromani, abbia legittimato la persona di Parisani come unico erede - Ma era competente il Giudice a definire che in Amministrazione il Cancelliere faccia divenir debitore il Comune, anche verso chi fosse un fra più coeredi?

Ed era competente a valutare le operazioni amministrative avvenute fra gli otto anni decorsi dal 1835, data di quel Certificato, al 1843 data degli ordini dell'Intendente partecipati al Sindaco per la sottrazione operata dalle partite sullo stato discusso a fronte della originaria partita liquidata per Quattromani?

Queste ed altre indagini tutte di contenzioso amministrativo concorrendo, tutte preliminari e pregiudiziali, io non posso in una causa di minimo valore manomettere quella vigile tutela che la legge m'impone a guardia del confine giurisdizionale fra i due poteri, né tollerare che un Comune paghi ducati 36 ad un voluto erede o coerede, che in tutto, e per tutti in collettiva, non ha che ducati 4.20 annui sullo stato legittimamente attribuiti.

Le dò quindi prevenzione che intendo sostener la competenza di questo Consiglio nella causa la quale ha controversie di legittimità, di validità, d'interpretazione di atti amministrativi, fondato sullo art. 5. della legge organica del 21 marzo 1817 e su' Rescritti Cervo, Musso, Catania, che risolvono in sede di famigerati conflitti quel principio di competenza , che sostengo.

Ella con tutta la celerità ch'esige la cosa, poiché potrebbe Cuomo avvalersi delle due sentenze, provochi dal suo Collegio la deliberazione circa la competenza, e me la comunichi ove il Tribunale crederà , malgrado le osservazioni qui espresse, che il Giudice Regio, senza ragionar sulla competenza, siesi col fatto ben impossessato della causa, la prego di parteciparmelo, perché in risposta eleverò il conflitto.
-L'Intendente Carlo Cianciulli  - Al Signore Sig. Regio Proc. presso il Trib. Civ. di Napoli.

Requisitoria del P. M.

Attesochè non può ritenersi il Parisani erede nella terza parte della giacente eredità Quattromani senza dichiarare nullo il disposto dal Consiglio d'Intendenza di Napoli comunicato al Sindaco di Piscinola con uffizio de 23 febbraio 1843.

Attesochè, stante tale disposizione, la curatela si restringe a ducati 4. 20 annui che restano aglj eredi Quattromani; e che però è nullo il convenuto col signor Raffaele Cuomo, agendo il signor Bencivenga qual curatore della intiera eredità, e riconoscendo il signor Cuomo creditore della terza parte di essa, perché creditore del signor Parisani.

Attesochè allorquando trattasi della legittimità o validità di un atto del potere amministrativo, questo va oltre i limiti del potere giudiziario, art. 3, e 5. della legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817.

Attesochè per la suddetta disposizione di legge, entra solo nella competenza del potere giudiziario lo stabilire a chi tocchino i duc. 4. 20 annui rimasti agli eredi Quattromani, imperocchè a lui solo è dato conoscere della legittimità e discendenza di famiglia, né si oppone ad alcuna disposizione del potere amministrativo, che anzi vi si uniforma, eseguendo ciò che esso ha disposto, giusta l'art. 27 della suddetta legge de 21 marzo 1817.

Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale dichiarando la sua incompetenza, annulli la precedente procedura. - Firmato - Rocco.

A dì 3 settembre 1855 - Destiniamo il Giudice signor Pasqualoni per farne rapporto - Firmato - Francesco Napolitano.

Deliberazione del Tribunale

Il Tribunale osserva che la disposizione amministrativa comunicata al Sindaco del Comune di Piscinola con ufizio del 23 febbraio 1843 non riguarda per alcun verso il numero degli eredi di D. Anna Maria Quattromani invece assicura che il credito in origine dovuto alla detta Quattromani sia stato poi ripartito, rimanendone alla eredità di quest'ultima soli duc. 4. 20 annui - Segue da ciò che, laddove si riuscisse a dimostrare essere Parisani erede per terza parte della Quattromani, non sarebbe un tal fatto in contraddizione con l'atto suindicato 9. ma soltanto ne verrebbe per conseguenza che il Parisani non potesse aver diritto, se non alla terza parte de' ducati 4. 20, che si dichiarano tuttora dovuti alla eredità.

Che D. Mariano Bencivenga, col quale contrattò D. Raffaele Cuomo, non era Curatore della eredità Quattromani, ma di quella del Cavaliere D. Prospero Parisani Buonanno, che era giacente, il quale Parisani, secondo si asseriva da Cuomo, sarebbe stato erede per terza parte della Quattromani, come uno de' suoi tre figli – Laonde, se giustificasse la qualità ereditaria, il contratto tra il Curatore e Cuomo sarebbe valido per la terza parte del credito di ducati 4. 20 di annualità, che a Quattromani si appartiene.

Che indubitatamente il potere Giudiziario è competente a conoscere della qualità ereditaria che si stabilisce e determina secondo le disposizioni delle leggi civili. Ma nella specie la controversia principalmente s'impegna sulla efficacia della disposizione amministrativa comunicata al Sindaco con l'ufizio de' 23 febbraio 1843, in virtù della quale apparisce ripartito a favore di molti il credito una volta rappresentato dalla Quattromani: in guisa che non basterebbe dimostrare il diritto ereditario di Parisani perché il suo avente causa ottenesse la somma richiesta, ma converrebbe in prima toglier di mezzo la ripartizione enunciata.

Che viene pure in esame la quistione se il certificato rilasciato dal Cancelliere comunale a' 21 agosto 1835, possa validamente opporsi alla disposizione del 1843 data dall’Autorità superiore, e dopo otto anni da quel certificato, nel qual tempo avean potuto verificarsi le cause della ripartizione del credito.

Che, fermati i veri termini della quistione, apparisce di leggieri venire in controversia la legittimità e validità di un atto del potere amministrativo, messo in confronto con altro atto derivante dal potere medesimo.

Che l'esame di siffatte quistioni oltrepassa i confini della giurisdizione assegnata all'autorità giudiziaria.

Visti gli articoli 3 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo de' 21 Marzo 1817.

Per siffatte ragioni Il Tribunale, deliberando in Camera di consiglio, sul rapporto del Giudice delegato, e sulla uniforme requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara la incompetenza del potere giudiziario nella vertenza fra il Comune di Piscinola e gli eredi di D. Raffaele Cuomo, sull'azione da costui promossa con libello de' 23 febbraio 1854 davanti al Giudice del Circondario di Mugnano.

(Tribunal Civile di Napoli 2. Camera - Ruolo n. 64813, deliberazione del 28 settembre 1855).


..............................................  o  O  o  ..............................................

Purtroppo nel documento trascritto manca l'indicazione del nome del Sindaco di Piscinola, tuttavia da un altro documento deduciamo che possa essere stato Gennaro Cuozzo: Sindaco dal 1850 al 1855.
Continueremo
in futuro ad indagare sull'origine di questa situazione debitoria del Comune di Piscinola, che si è tramandata per molti secoli, e che forse potrebbe essere derivata, come già descritto nel post pubblicato in Piscinolablog nell'anno 2020, dal debito contratto dal Casale di Piscinola, ai tempi del Viceregno spagnolo, affinchè il Casale si potesse riscattare (esercitando lo Ius praelationis - il diritto di prelazione) contro la vendita ai baroni e rimanere nel Regio Demanio. Il tempo forse ci darà ragione.

Salvatore Fioretto 

Link del Post dell'anno 2020: https://piscinola.blogspot.com/2020/06/il-comune-di-piscinola-tra-la_22.html