Nell'anno 1925, con Regio Decreto n. 549 firmato dal Re Vittorio Emanuele III, fu approvato e reso operativo lo Statuto della Cassa di Soccorso per il personale addetto all'esercizio della società francese "Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie" (con sede di esercizio a Napoli e gerente della ferrovia "Napoli-Piedimonte d'Alife", chiamata anche Alifana).
I fondi necessari al mantenimento della Cassa provenivano da una ritenuta pari all'1% applicata allo stipendio dei dipendenti, da un contributo dell'azienda nella misura del 2% calcolato sullo stipendio dei dipendenti, dal ricavo netto degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni e lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile, dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto o in parte in favore della Cassa, da eventuali donazioni e lasciti e, infine, dagli interessi sui fondi.
Le principali forme di assistenza riguardavano le assenze per motivi di salute, i casi di inabilità, nonché la morte dei lavoratori.
In caso di malattia, la Cassa corrispondeva ai lavoratori ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo delle competenze accessorie, calcolato sulla media dell'ultimo anno.
In caso di aspettativa per motivi di salute, la Cassa avrebbe corrisposto, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga ai dipendenti soli e con una o due persone di famiglia a carico, e due terzi se le persone di famiglia a carico superavano le due unità. Per i lavoratori che avevano meno di cinque anni di servizio, tale trattamento sarebbe stato ridotto di un quarto.
Nei casi di infortunio, la Cassa avrebbe integrato l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dalle altre prestazioni. Nei casi di malattie che avessero reso i dipendenti inabili al lavoro (in modo permanente), ovvero in caso di morte del lavoratore con famiglia a carico, la Commissione amministratrice della Cassa di Soccorso poteva corrispondere, una tantum, sussidi – rispettivamente ai dipendenti inabili o alle loro famiglie – di importo non superiore a 1.000 lire, sempre che l'inabilità o la morte non dipendessero da un riconosciuto infortunio sul lavoro.
La Cassa di Soccorso fu una conquista per i lavoratori napoletani dell'"Alifana", che così si videro assicurate condizioni di vita dignitose, con forme di assistenza alla salute nei momenti di difficoltà, estendendo anche a loro quanto già ottenuto dai lavoratori nei decenni precedenti.
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Vittorio Emanuele III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia
Veduta la legge 14 luglio 1912 n. 855 contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
Veduto il decreto legge luogotenenziale 25 marzo 1919 n. 467 che modifica la legge predetta;
Veduto il R. Decreto legge 19 ottobre 1923 n. 2311, contenente le norme per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi tranviari e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Province e da Comuni nonché il regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale (allegato A al R. decreto legge predetto) e lo schema di Statuto tipo delle casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (allegato B al ricordato R. decreto legge);
Veduto lo Statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia Alifana (Napoli Capua Piedimonte d'Alife) presentato dall'Azienda esercente della Ferrovia;
Veduti i Regi decreti 18 marzo 1923 n. 674 e 2 dicembre 1923 n. 2700;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
È approvato lo Statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia Alifana (Napoli Capua Piedimonte d'Alife) alla dipendenza della "Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie" con sede di esercizio in Napoli, nel testo annesso al presente decreto, composto di ventiquattro articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1925
Vittorio Emanuele
Righetti
Nitti
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STATUTO DELLA CASSA DI SOCCORSO PER IL PERSONALE DELLA FERROVIA NAPOLI-PIEDIMONTE D'ALIFE
– Art. 1 –
È istituita una Cassa di soccorso a favore del personale della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro, oltre quanto è disposto dal successivo articolo 16.
– Art. 2 –
Partecipano alla Cassa tutti gli agenti stabili ed in prova, eccettuato il personale direttivo di cui al regolamento (Allegato A) annesso al R°. Decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.
– Art. 3 –
Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:
1° – da una ritenuta al personale nella misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;
2° – da un contributo dell'azienda nella misura del 2% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie, sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;
3° – dal ricavo netto degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni e lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile;
4° – dai proventi straordinari che l'azienda credesse assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e delle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;
5° – dagli interessi sui fondi.
– Art. 4 –
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| Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, stazione Giugliano |
L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva. Al fondo stesso deve essere versato almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali, fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.
La rimanente somma degli eventuali avanzi annuali, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, sarà ripartita in ragione di un terzo a favore dell'azienda e di due terzi a favore del personale iscritto alla Cassa. Il riparto fra il personale sarà fatto, in proporzione delle ritenute, non più tardi di quaranta giorni dall'approvazione del bilancio.
Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.
Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultassero sufficienti nell'anno, al disavanzo dovrà provvedersi col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.
– Art. 5 –
Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale conteggerà gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.
– Art. 6 –
La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n.4 commissari effettivi e n.4 supplenti, nominati per metà dagli iscritti alla Cassa fra gli iscritti medesimi, e per metà dall'azienda.
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| Cartolina del centenario tratto dal disegno di Zacarias Cereza |
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi sarà nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.
Tutti questi uffici sono gratuiti.
I commissari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
– Art. 7 –
La nomina dei commissari effettivi e supplenti da eleggersi dagli iscritti alla Cassa si farà per votazione segreta, mediante scheda distribuita dalla Direzione. Sulla scheda ciascun elettore scriverà esclusivamente il nome e cognome degli agenti che intende nominare.
La scheda viene consegnata in busta chiusa a speciali incaricati dalla Direzione. Lo spoglio delle schede è fatto dal Direttore o da un suo delegato, alla presenza di un funzionario del competente Circolo ferroviario d'ispezione.
A parità di voti verrà dichiarato eletto il più anziano di età.
Hanno diritto di voto tutti i partecipanti alla Cassa di soccorso.
Le elezioni si faranno normalmente nel mese di dicembre. Nei cinque giorni successivi l'azienda procede alla nomina dei commissari di sua scelta.
– Art. 8 –
La Commissione ha la sua sede presso la Direzione dell'esercizio e si riunirà almeno una volta ogni trimestre.
– Art. 9 –
La Commissione delibera con l'intervento di almeno tre componenti.
Rientra nelle sue attribuzioni la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali di cui all'art. 10 e del rendiconto annuale, nonché la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie ed eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.
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| Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, deposito S.M.C.V |
Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.
La Commissione dovrà poi avere cura di raccogliere gli elementi statistici circa la morbosità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero per l'economia nazionale.
– Art. 10 –
Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministratrice, è portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale sarà comunicato al Ministero della economia nazionale e al Ministero dei lavori pubblici.
– Art. 11 –
L'agente che cade ammalato dovrà senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità che saranno stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.
– Art. 12 –
I medici della Cassa durante il corso della malattia di un agente dovranno procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.
Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato, cesserà da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.
Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.
– Art. 13 –
Salvo
il disposto dell'art. 19, per ogni anno la Cassa corrisponde agli
agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantesimo
giorno di malattia, l'intero stipendio e paga e l'importo, calcolato
sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle
quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente, quando le
condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione
dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.
La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:
a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;
b) il sussidio non potrà in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;
c) non potrà il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;
d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio si corrisponderà a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.
L'importo delle competenze accessorie sarà determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 3.
Per il 1924 il calcolo delle competenze accessorie di cui al primo comma sarà effettuato previa determinazione del rapporto tra il complesso delle competenze accessorie in vigore al 31 dicembre 1923 e quello delle competenze stabilite per il periodo successivo.
– Art. 14 –
In caso di aspettativa per motivi di salute, salvo il disposto dell'art. 18, la Cassa corrisponde per la durata di un anno la metà dello stipendio o paga agli agenti soli e con una o due persone di famiglia a carico, e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio tale trattamento è ridotto di un quarto.
– Art. 15 –
In
caso di infortunio, la Cassa integrerà l'indennità per inabilità
temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere
il trattamento stabilito dagli articoli 13 e 14.
Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa farà all'infortunato il trattamento di cui all'art. 13, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.
– Art. 16 –
Nei casi di malattie che rendano gli agenti in modo permanente ed assoluto inabili al lavoro, ovvero di morte di agente, con famiglia a carico, la Commissione amministratrice della Cassa soccorso potrà anche corrispondere, una volta tanto, sussidi – rispettivamente agli agenti o alle loro famiglie – di importo non superiore alle lire 1000.–, sempre che l'inabilità o la morte non siano dovuti a riconosciuto infortunio sul lavoro.
– Art. 17 –
Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata sarà fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.
– Art. 18 –
I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente dovrà fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.
– Art. 19 –
Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.
– Art. 20 –
L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non potrà allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.
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| Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, deposito S.M.C.V. |
All'agente che non osservasse le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenesse alle prescrizioni mediche, o che con simulata malattia tentasse di nuocere alla Cassa soccorso, sarà per deliberazione della Commissione amministratrice sospeso o ridetto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli sarà anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.
Per gli infortuni e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 29 del regolamento del personale (Allegato A, al R°. Decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311).
– Art. 21 –
Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborsi, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.
– Art. 22 –
Gli agenti che fossero chiamati o richiamati sotto le armi, durante la loro assenza continueranno a far parte della Cassa fino a che figureranno nel ruolo dell'azienda, ma non pagheranno le rispettive quote e non avranno diritto ad alcun sussidio.
Restano
impregiudicate le disposizioni dell'art. 9, circa l'assistenza e la
cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente
chiamato o richiamato alle armi.
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
– Art. 23 –
Nessuna modificazione al presente Statuto potrà essere introdotta dalla Commissione amministratrice, se non sia approvata con Regio Decreto, sentiti il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per l'economia nazionale.
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La ferrovia "Napoli Piedimonte d'Alife" rimase in esercizio per altri cinquant'anni, fino a raggiungere quel fatidico mese di febbraio dell'anno 1976, quando fu sospesa dall'esercizio la "Tratta bassa" (Napoli Santa Maria Capua Vetere), all'epoca gestita alla società TPN (Tranvie Provinciali Napoletane) e fu la fine di una storia di bellezza dei trasporti su ferro tra Napoli e la piana aversana.
Salvatore Fioretto

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