venerdì 11 settembre 2026

Correva l'anno 1925.... e la Ferrovia Napoli Piedimonte d'Alife adottò una Cassa di Soccorso per i suoi lavoratori....

Nell'anno 1925, con Regio Decreto n. 549 firmato dal Re Vittorio Emanuele III, fu approvato e reso operativo lo Statuto della Cassa di Soccorso per il personale addetto all'esercizio della società francese "Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie" (con sede di esercizio a Napoli e gerente della ferrovia "Napoli-Piedimonte d'Alife", chiamata anche Alifana).
I fondi necessari al mantenimento della Cassa provenivano da una ritenuta pari all'1% applicata allo stipendio dei dipendenti, da un contributo dell'azienda nella misura del 2% calcolato sullo stipendio dei dipendenti, dal ricavo netto degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni e lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile, dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto o in parte in favore della Cassa, da eventuali donazioni e lasciti e, infine, dagli interessi sui fondi.
Le principali forme di assistenza riguardavano le assenze per motivi di salute, i casi di inabilità, nonché la morte dei lavoratori.
In caso di malattia, la Cassa corrispondeva ai lavoratori ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo delle competenze accessorie, calcolato sulla media dell'ultimo anno.
In caso di aspettativa per motivi di salute, la Cassa avrebbe corrisposto, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga ai dipendenti soli e con una o due persone di famiglia a carico, e due terzi se le persone di famiglia a carico superavano le due unità. Per i lavoratori che avevano meno di cinque anni di servizio, tale trattamento sarebbe stato ridotto di un quarto.
Nei casi di infortunio, la Cassa avrebbe integrato l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dalle altre prestazioni. Nei casi di malattie che avessero reso i dipendenti inabili al lavoro (in modo permanente), ovvero in caso di morte del lavoratore con famiglia a carico, la Commissione amministratrice della Cassa di Soccorso poteva corrispondere, una tantum, sussidi – rispettivamente ai dipendenti inabili o alle loro famiglie – di importo non superiore a 1.000 lire, sempre che l'inabilità o la morte non dipendessero da un riconosciuto infortunio sul lavoro.
La Cassa di Soccorso fu una conquista per i lavoratori napoletani dell'"Alifana", che così si videro assicurate condizioni di vita dignitose, con forme di assistenza alla salute nei momenti di difficoltà, estendendo anche a loro quanto già ottenuto dai lavoratori nei decenni precedenti.

Pubblichiamo il contenuto dei documenti storici che siamo riusciti a trovare grazie al nostro lavoro di ricerca.


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Regio D. n. 549

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Veduta la legge 14 luglio 1912 n. 855 contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Veduto il decreto legge luogotenenziale 25 marzo 1919 n. 467 che modifica la legge predetta;

Veduto il R. Decreto legge 19 ottobre 1923 n. 2311, contenente le norme per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi tranviari e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Province e da Comuni nonché il regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale (allegato A al R. decreto legge predetto) e lo schema di Statuto tipo delle casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (allegato B al ricordato R. decreto legge);

Veduto lo Statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia Alifana (Napoli Capua Piedimonte d'Alife) presentato dall'Azienda esercente della Ferrovia;

Veduti i Regi decreti 18 marzo 1923 n. 674 e 2 dicembre 1923 n. 2700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato lo Statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia Alifana (Napoli Capua Piedimonte d'Alife) alla dipendenza della "Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie" con sede di esercizio in Napoli, nel testo annesso al presente decreto, composto di ventiquattro articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1925

Vittorio Emanuele

Righetti

Nitti

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STATUTO DELLA CASSA DI SOCCORSO PER IL PERSONALE DELLA FERROVIA NAPOLI-PIEDIMONTE D'ALIFE

– Art. 1 –

È istituita una Cassa di soccorso a favore del personale della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro, oltre quanto è disposto dal successivo articolo 16.

– Art. 2 –

Partecipano alla Cassa tutti gli agenti stabili ed in prova, eccettuato il personale direttivo di cui al regolamento (Allegato A) annesso al R°. Decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

– Art. 3 –

Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:

1° – da una ritenuta al personale nella misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2° – da un contributo dell'azienda nella misura del 2% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie, sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3° – dal ricavo netto degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni e lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile;

4° – dai proventi straordinari che l'azienda credesse assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e delle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

5° – dagli interessi sui fondi.

– Art. 4 –

Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, stazione Giugliano

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva. Al fondo stesso deve essere versato almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali, fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

La rimanente somma degli eventuali avanzi annuali, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, sarà ripartita in ragione di un terzo a favore dell'azienda e di due terzi a favore del personale iscritto alla Cassa. Il riparto fra il personale sarà fatto, in proporzione delle ritenute, non più tardi di quaranta giorni dall'approvazione del bilancio.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultassero sufficienti nell'anno, al disavanzo dovrà provvedersi col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

– Art. 5 –

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale conteggerà gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

– Art. 6 –

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n.4 commissari effettivi e n.4 supplenti, nominati per metà dagli iscritti alla Cassa fra gli iscritti medesimi, e per metà dall'azienda.

Cartolina del centenario tratto dal disegno di Zacarias Cereza
La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice-presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi sarà nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

– Art. 7 –

La nomina dei commissari effettivi e supplenti da eleggersi dagli iscritti alla Cassa si farà per votazione segreta, mediante scheda distribuita dalla Direzione. Sulla scheda ciascun elettore scriverà esclusivamente il nome e cognome degli agenti che intende nominare.

La scheda viene consegnata in busta chiusa a speciali incaricati dalla Direzione. Lo spoglio delle schede è fatto dal Direttore o da un suo delegato, alla presenza di un funzionario del competente Circolo ferroviario d'ispezione.

A parità di voti verrà dichiarato eletto il più anziano di età.

Hanno diritto di voto tutti i partecipanti alla Cassa di soccorso.

Le elezioni si faranno normalmente nel mese di dicembre. Nei cinque giorni successivi l'azienda procede alla nomina dei commissari di sua scelta.

– Art. 8 –

La Commissione ha la sua sede presso la Direzione dell'esercizio e si riunirà almeno una volta ogni trimestre.

– Art. 9 –

La Commissione delibera con l'intervento di almeno tre componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali di cui all'art. 10 e del rendiconto annuale, nonché la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie ed eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.

Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, deposito S.M.C.V

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.

La Commissione dovrà poi avere cura di raccogliere gli elementi statistici circa la morbosità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero per l'economia nazionale.

– Art. 10 –

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministratrice, è portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale sarà comunicato al Ministero della economia nazionale e al Ministero dei lavori pubblici.

– Art. 11 –

L'agente che cade ammalato dovrà senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità che saranno stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

– Art. 12 –

I medici della Cassa durante il corso della malattia di un agente dovranno procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato, cesserà da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

– Art. 13 –

Salvo il disposto dell'art. 19, per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantesimo giorno di malattia, l'intero stipendio e paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente, quando le condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non potrà in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;

c) non potrà il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio si corrisponderà a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie sarà determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 3.

Per il 1924 il calcolo delle competenze accessorie di cui al primo comma sarà effettuato previa determinazione del rapporto tra il complesso delle competenze accessorie in vigore al 31 dicembre 1923 e quello delle competenze stabilite per il periodo successivo.

– Art. 14 –

In caso di aspettativa per motivi di salute, salvo il disposto dell'art. 18, la Cassa corrisponde per la durata di un anno la metà dello stipendio o paga agli agenti soli e con una o due persone di famiglia a carico, e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio tale trattamento è ridotto di un quarto.

– Art. 15 –

In caso di infortunio, la Cassa integrerà l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 13 e 14.

Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa farà all'infortunato il trattamento di cui all'art. 13, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.

– Art. 16 –

Nei casi di malattie che rendano gli agenti in modo permanente ed assoluto inabili al lavoro, ovvero di morte di agente, con famiglia a carico, la Commissione amministratrice della Cassa soccorso potrà anche corrispondere, una volta tanto, sussidi – rispettivamente agli agenti o alle loro famiglie – di importo non superiore alle lire 1000.–, sempre che l'inabilità o la morte non siano dovuti a riconosciuto infortunio sul lavoro.

– Art. 17 –

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata sarà fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

– Art. 18 –

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente dovrà fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.

– Art. 19 –

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

– Art. 20 –

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non potrà allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

Foto tratta dalla collezione Hansjurg Rohrer, deposito S.M.C.V.

All'agente che non osservasse le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenesse alle prescrizioni mediche, o che con simulata malattia tentasse di nuocere alla Cassa soccorso, sarà per deliberazione della Commissione amministratrice sospeso o ridetto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli sarà anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortuni e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 29 del regolamento del personale (Allegato A, al R°. Decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311).

– Art. 21 –

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborsi, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

– Art. 22 –

Gli agenti che fossero chiamati o richiamati sotto le armi, durante la loro assenza continueranno a far parte della Cassa fino a che figureranno nel ruolo dell'azienda, ma non pagheranno le rispettive quote e non avranno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 9, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

– Art. 23 –

Nessuna modificazione al presente Statuto potrà essere introdotta dalla Commissione amministratrice, se non sia approvata con Regio Decreto, sentiti il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per l'economia nazionale.

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La ferrovia "Napoli Piedimonte d'Alife" rimase in esercizio per altri cinquant'anni, fino a raggiungere quel fatidico mese di febbraio dell'anno 1976, quando fu sospesa dall'esercizio la "Tratta bassa" (Napoli Santa Maria Capua Vetere), all'epoca gestita alla società TPN (Tranvie Provinciali Napoletane) e fu la fine di una storia di bellezza dei trasporti su ferro tra Napoli e la piana aversana.

Salvatore Fioretto

domenica 6 settembre 2026

La Casa di Salute per malattie nervose e mentali in Miano - "Villa Russo": la brochure in stile bella epoque

Diversi anni fa (2014) abbiamo descritto le vicende storiche che portarono alla realizzazione dello storico sanatorio privato, impiantato a Miano fin dall'anno 1825. Appena due anni fa, poi, abbiamo descritto la biografia del dott. Giuseppe Santoro, intimamente legata a questa casa di cura. Proprio in questi giorni abbiamo trovato una brochure dell'epoca, che pubblicizzava le attività svolte dalla casa di cura di Miano, dei primi anni del '900, con molte indicazioni interessanti, circa la composizione dell'equipe medica specialistica offerta. Emergono, per spessore medico specialistico e accademico, la presenza dei celebri professori Leonardo Bianchi e Pietro Castellino. 
Molto belle risultano essere anche le descrizioni riguardanti il paesaggio goduto dalla strada che conduceva al borgo di Miano, attraversando la collina di Capodimonte e il Real Bosco, oltre le informazioni di carattere tecnico logistico per accedervi, con la presenza della rete tranviaria. Proprio la descrizione della linea tranviaria, che partiva dal Museo e si attestava davanti alla struttura di Miano, ci hanno consentito di datare il documento ai primissimi anni del '900, infatti essa fu poi prolungata verso Secondigliano nel 1907. Da notare infine la numerazione telefonica posseduta dalla struttura, a pochissime cifre.

Buona lettura!

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Trascrizione del testo presente nel primo riquadro della brochure:


MIANOvillaggio di Napoli (Sezione S. Carlo all' Arena) è situato alle spalle del Real Parco di Capodimonte. Gode antica fama di salubrità e fu sempre raccomandato dai migliori medici come stazione climatica, per il potere rigeneratore dell' aria e per l'influenza veramente meravigliosa sulle più svariate malattie dei nervi.

Sorse, quivi, fin dal 1825 la prima CASA DI SALUTE, dell'Italia Meridionale, PER LE MALATTIE NERVOSE E MENTALI.

Lo Stabilimento, di cui è Proprietario il CAV. UFF. G. RUSSO, è situato nella più amena posizione del villaggio, cinto da ridenti giardini e preceduto da un parco di eucalipti, di pini e di abeti.

La non mai smentita efficacia del clima sui disordini del sistema nervoso, il trattamento quasi domestico, le insperate guarigioni ottenute assicurarono alla Casa un alto posto fra quelle congeneri del Mezzogiorno d' Italia :

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Trascrizione del testo presente nel secondo riquadro della brochure:

Le pensioni, di prima classe L. 265 mensili » seconda » » 165 » » terza » » 115 » permettono a qualunque infermo di godere di si grandi vantaggi di clima, di scienza e di cuore.

Il tramvai elettrico è il mezzo più facile per accedere da Napoli alla VILLA RUSSO, alla quale, partendo dal Museo si arriva con 20 minuti di viaggio piacevolissimo, salendo la Collina di Capodimonte e percorrendo l'ampia via che fiancheggia il Bosco Reale. L'ultima fermata è proprio innanzi all' Istituto.

La Casa è governata da un regolamento interno, il quale potrà essere richiesto direttamente all'Amministrazione della

Casa di Salute

per Malattie Nervose e Mentali

IN MIANO - VILLA RUSSO

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Trascrizione del testo presente nel terzo riquadro della brochure:

CASA DI SALUTE

per MALATTIE NERVOSE e MENTALI

IN MIANO PRESSO IL R. PARCO DI CAPODIMONTE Telef. Interprov. 33 - 32

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Direttore Proprietario Cav. Uff. G. RUSSO Direttore Sanitario Prof. A. Grimaldi PAREGG. IN CLINICA PSICHIATRICA NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI GIÀ MEDICO PRIMARIO DEL MANICOMIO INTERPROVINCIALE V. E. II

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Consulenti (1) i più rinomati specialisti di Napoli quali il

Prof. Comm. Bianchi Leonardo DIRETTORE DELLA CLINICA PSICHIATRIA E DEI MANICOMI PROVINCIALI DI NAPOLI-DEPUTATO AL PARLAMENTO

Prof. Cantarano Guglielmo PROF. PAREGG. DI CLINICA MEDICA-VICE-DIRETT. DEI MANICOMI PROVINCIALI DI NAPOLI-DEPUTATO AL PARLAMENTO

Prof. Comm. Pietro Castellino DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA MEDICA DIMOSTRATIVA NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI DEPUTATO AL PARLAMENTO

Prof. Zuccarelli Angelo PROF. DI CLINICA PSICHIATRICA-MEDICINA LEGALE E ANTROPOLOGIA CRIMINALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prof. Typaldos Cav. Geronimo CONSOLE DELLA GRECIA

Quattro medici ordinarii si alternano fra loro in modo che agl'infermi non viene a mancare l'assistenza continua del Medico, sia di giorno che di notte.

(1) I quali saranno chiamati a richiesta delle famiglie.

TIP. P. O' ALESSANDRO - MUSEO 48 - NAPOLI

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Ecco i link dei post nei quali tempo fa abbiamo narrato le vicende storiche riguardanti la Villa Russo ("Cliccare" la "punta del mouse" sul testo del link sottolineato):

Ambiente e psiche - I parte 


La vita del dott. Santoro


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Salvatore Fioretto



lunedì 31 agosto 2026

I "de Filippis" e i "Capano", marchesi di Miano... Tracce di storia di nobiltà e di feudalità locale

Nel corso del Viceregno Spagnolo, (che ebbe durata di circa due secoli: dal 1503 al 1704), fu presa la decisione di vendere i Casali che dagli angioini godevano di privilegi e prerogative alla pari della Città di Napoli; le cause che portarono a tale scelta scaturirono principalmente dalle ristrettezze economiche patite dalle casse della Corona Spagnola, sempre alle prese con estenuanti guerre e spese militari oltre agli sfarzi della corte. Tale decisione fu maturata formalmente nel dicembre del 1619. A nulla valsero le istanze presentate alla Regia Camera della Sommaria, dal Procuratore Francesco Tedaro, che appellandosi al privilegio concesso nel 1505 da Ferdinando “Il Cattolico”, domandò che non si mettessero in vendita i Casali.

Tra il 1620 ed il 1637 molti Casali furono venduti dal Viceré spagnolo ai baroni locali, suscitando vivaci proteste tra gli abitanti.
Nel 15 giugno del 1637 gli abitanti dei Casali si sollevarono tutti uniti, in un’accesa protesa contro l’ordine del Viceré di Napoli, Don Ramiro de Guzman duca di Medina del Las Torres (al trono per conto del re Filippo IV di Spagna). Alla protesta parteciparono trentadue Casali. Nonostante il tumulto, la Regia Camera della Sommaria, competente del Foro Feudale, non tenne alcun conto delle richieste e delle rimostranze dei Casali e quindi ratificò la decisione vicereale.

Molti Casali, per non cadere nelle mani dei baroni, furono costretti ad esercitare lo strumento dello “Ius Praelationis”, ossia la possibilità di ritornare allo status di “Regio Demanio”, pagando alla Regia Camera, nell’arco di un anno, lo stesso prezzo di vendita offerto dai baroni, tuttavia questi si indebitarono oltremisura. Non tutti i Casali riuscirono però a “riscattarsi”.
Il problema della vendita dei Casali fu molto sentito dalla popolazione locale, fino al punto che, durante i moti rivoluzionari del 1647 ("Rivolta di Masaniello"), Masaniello impose nel trattato firmato con il Viceré Duca De Arcos (detto “Capitoli”), l’impegno di non vendere in futuro i Casali. Al capitolo 43 si legge: “Item, che tutti li Casali di questa Fidelissima Città in ogni futuro tempo debbiano essere, e stare in demanio, non obstante qualsivoglia alineatione, vendita, o donatione in contrario fatta, le quali si declarano nulle, anche in conformità delle Gratie sopra ciò fatte per lo Serenissimo Re Cattolico, confermate per la Cesarea Maestà di Carlo V”.
Tuttavia dopo la morte di Masaniello il problema si ripresentò e molti casali furono comunque venduti.
In tali condizioni feudali furono trasformati diversi Casali del nostro territorio, come Miano, Mianella, Marianella, Chiaiano e Polvica.

Stemma nobiliare della famiglia Borgia
Dall’unica fonte storica rinvenuta apprendiamo che i primi Signori di Miano appartennero al ramo napoletano della famiglia Borgia. La notizia è tratta dal libro: “Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d’Italia”, scritto dal conte Berardo Candida Gonzaga, vol. I, Bologna 1875, pag. 125. Il titolo acquisito fu quello di “Barone di Miano”; tuttavia non abbiamo trovato altre fonti ed altri elementi conoscitivi per avvalorare tale notizia; non sappiamo il nome del primo personaggio insignito del titolo di Barone di Miano, come pure l’anno di acquisto del titolo. L'opera del Gonzaga riporta anche il nome di un'altra famiglia nobile che acquisì il feudo di Miano, che fu la famiglia "Alliata" o "Agliata". Tuttavia nemmeno di questa famiglia abbiamo trovato conferma in altre fonti. 
Il feudo di Miano (e di Mianella) passò successivamente alla famiglia nobile De Filippis (o De Filippo). Da diverse fonti storiche sappiamo che i componenti di questa famiglia acquistarono il marchesato di Miano, il giorno 28 luglio 1672. Il primo Marchese della casata fu don Girolamo de Filippis. 
I De Filippis furono una famiglia assai antica e nobile, originaria di San Severino (Marche), trapiantata a Napoli. Tra i suoi primi componenti troviamo Antonio, egregio giurisperito che fece salire la famiglia a decoroso stato nobiliare.

Girolamo de Filippis fu un illustre giureconsulto, il cui nome compare tra i Principi del Foro di Napoli ed è ancora oggi considerato lodevole scrittore di opere forensi. Quando questi ebbe accumulato molte ricchezze, comprò il feudo di Miano ed ottenne di essere aggregato alla nobiltà di San Severino. Il Re lo promosse prima alla carica di Fiscale del suo patrimonio di Napoli, indi a quella di Presidente del Consiglio d'Italia in Spagna. 
Gennaro De Filippis, figlio di Girolamo, ottenne dal Re di poter ereditare il titolo di marchese sopra il Casale di Miano e fu creato giudice perpetuo della Gran Corte della Vicaria Criminale.
Con l’estinzione della famiglia De Filippis, il feudo di Miano fu ereditato per successione femminile e pervenne a Michele Capano, che divenne Marchese di Miano, purtroppo non conosciamo la data di questa trasmissione.
Nel 17 maggio 1745 divenne marchese di Miano, don Giuseppe Capano. 
Il giorno 11 marzo 1763, successe il figlio di Giuseppe, Michele Capano, nato nel 1748, che divenne Marchese di Miano e Duca di Civitasantangelo.
Nel 1801 il marchese di Miano, don Michele Capano, fu nominato dal Re, Ferdinando IV di Borbone, senatore del "Nuovo Senato della Città di Napoli", che di fatto sostituiva l’antico "Tribunale di San Lorenzo", alla cui carica di presidente fu designato il Principe di Bisignano. Sappiamo che seguì i Borboni in Sicilia e ricoprì vari incarichi, tra i quali quelli di: guardia del corpo a cavallo, tenente generale degli eserciti e cavaliere di compagnia del Re.
Possibile stemma della famiglia De Filippis
La famiglia Capano fu originaria nel Cilento, di essa si hanno memorie fino dal tempo di Enrico VI imperatore. Ha goduto di nobiltà nella città di Napoli, ascritta al seggio di Nido (Nilo), in Salerno, al Seggio di Portaretese, in San Pietro in Galatina e nel Cilento. Divisa in due rami, il primo dei Principi di Pollica si estinse nella famiglia Signori; il secondo ramo dei Capano Marchesi di Miano e Mianella si estinse nel 1815 con la morte del Cav. Michele. 
La stirpe dei Capano fu signora di bel 56 baronie, del contado di Celso, del marchesato di Miano e del Principato di Pollica. Tra i componenti si ricorda: Corrado, giustiziere di Abruzzo nel 1250; Tommaso, ciambellano e famigliare di Re Roberto d’Angiò; Guglielmo, luogotenente del Regno. Lo stemma si compone di Arma: d’argento, alla banda di rosso, caricata di tre gigli d’oro posti nel senso della banda stessa.
In tutte queste notizie trovate, solo un paio di volte si associa il territorio del Casale di Miano con quello di Mianella (di cui nel libro: "Miano nella campagna felice", di Gabriele Monaco, p. 217), mentre per le altre si riporta diffusamente la specificazione sintetica di "Marchese di Miano".

Come è noto, con l’avvento della dominazione francese, furono abolite tutte le feudalità e il territorio appartenuto al Casale di Miano e di Mianella fu aggregato alla Sezione napoletana di San Carlo all’Arena; tuttavia, per almeno un ventennio, verso la metà dell'"800, Miano e Mianella furono uniti amministrativamente con Marianella, costituendo insieme un unico Comune autonomo, come risulterebbe in diversi atti amministrativi e in vari documenti notarili consultati.
Occorrerà nel prossimo futuro eseguire ulteriori indagini particolari, oltre poter colmare le lacune presenti, per avere altre informazioni e dettagli su tali aspetti di storia locale, riguardanti Miano e Marianella.

Salvatore Fioretto

martedì 25 agosto 2026

"Beati chi li vive 2026"... A Piscinola è ritornata la festa del Salvatore!

A distanza di tre settimane dalla conclusione, ricordiamo con questo post gli eventi che si sono svolti a Piscinola legati alla ricorrenza del SS. Salvatore, antichissimo Patrono della comunità civile e religiosa. Infatti, nei tre giorni che hanno preceduto il giorno clou del 6 agosto, si sono svolti diversi eventi che hanno visto la partecipazione di adulti e piccini.
Nel pomeriggio del giorno 4 agosto, all'interno dell'Oratorio parrocchiale, ha avuto luogo un evento ludico-ricreativo che ha coinvolto i più piccoli, con lo svolgimento di giochi individuali e di squadra che hanno in un certo senso rievocato quelli che furono i giochi che si svolgevano nel sabato che antecedeva la festa dei decenni passati: il "tiro a segno" (alle "buatte") e il "tiro della fune" sono stati quelli più rappresentativi, che a dire il vero hanno appassionato e divertito molto i piccoli partecipanti.
Ma poi si sono svolti anche gli antichi giochi comunitari che un tempo si facevano nei cortili di Piscinola, come il "tiro del fazzoletto" e la "Campana". L'evento è stato curato da Marica Fioretti, coadiuvata da un affiatato gruppo di volontari. Alla fine tutti i bambini partecipanti all'evento sono stati proclamati vincitori e ad ognuno di essi è stata consegnata una medaglia commemorativa fatta coniare dalla Parrocchia, con sopra stampigliati, la data: 6 agosto 2026 e la scritta: "Festeggiamenti del SS. Salvatore".

Il giorno 5 agosto, nel largo di via Plebiscito, si è svolto un concerto di musica leggera offerto dal Comune di Napoli, nell'ambito della rassegna cittadina "Beati chi li vive". Quest'anno si è esibita con il suo repertorio musicale, la cantante napoletana Emiliana Cantone, accompagnata dalla sua band. 
Il giorno 6 agosto nella chiesa parrocchiale si è celebrata  una messa solenne presieduta dal vicario pastorale, don Carmine Caponetto, alla quale hanno partecipato moltissimi fedeli.
La navata della chiesa appariva gremita, con moltissime persone rimaste senza posti a sedere.
Hanno fatto poi seguito le celebrazioni esterne alla chiesa: dapprima è stata eseguita la deposizione della corona di alloro, donata dal Sindaco di Napoli, al monumento ai caduti in piazza B. Tafuri; ha fatto poi seguito lo svolgimento della solenne processione, con l'immagine del Salvatore che ha attraversato moltissime strade del quartiere. Ad accompagnare il corteo c'è stata la banda musicale "Città di Bari", che ha
eseguito molte marce sinfoniche. Hanno particolarmente  colpito i fuochi pirotecnici che sono stati fatti esplodere dagli abitanti delle palazzine IACP di via Vittorio Emanuele, ma anche l'accoglienza degli abitanti delle altre strade attraversate, che hanno salutato il passaggio del SS. Salvatore con l'esposizione ai balconi e alle finestre di coperte e lenzuola ricamate e il lancio di petali di fiori e di coriandoli colorati. Mentre in piazza Tafuri facevano bella mostre le luminarie artistiche realizzate dalla ditta Cesarano, di Torre del Greco.
conclusione della processione, c'è stato un momento conviviale, musicale e lo spettacolo finale, offerto nell'oratorio della parrocchia.
L'appuntamento per la prossima edizione della "Festa di Piscinola" è fissato tra un anno, sperando che ogni anno si riesca a fare sempre meglio dell'anno precedente, e con una maggior partecipazione popolare: infatti questo evento rappresenta un valore storico-tradizionale importante della comunità piscinolese, da salvaguardare e rinnovare nel tempo avvenire.
Salvatore Fioretto

Ecco i video e videoclip che riprendono le varie fasi dei festeggiamenti: cliccare con la punta del mouse il titolo sottolineato.

Alzata della bandiera della Festa

Videoclip della processione

Video Ass. Cultura Comune di Napoli


Video ripresi in Piazza e nelle strade attraversate dalla processione:

Piazza Tafuri: Cerimonia consegna corona di alloro ai Caduti

Processione in Piazza Tafuri (inizio)

Processione in Via Plebiscito

Processione in via V. Emanuele

Processione in Via Madonna delle Grazie

Processione in via Napoli e in via V. Veneto

Processione in Via Vecchia Miano

Processione in Piazza Tafuri (conclusione)